Responsabilità solidale

Sogin effettua controlli a tutte le ditte appaltatrici e subappaltatrici che rientrano nella responsabilità solidale. L’obiettivo è il rispetto dell’art. 29 D. Lgs 276/2003 il quale prevede che le imprese operino secondo i fondamentali principi di etica sociale, trasparenza e nel rispetto dei diritti dei loro lavoratori. La verifica puntuale delle ditte che operano con Sogin, tutela tutti i lavoratori delle ditte esterne impegnati nelle nostre attività e abbatte il rischio di “responsabilità solidale del committente” prevista dalla vigente normativa.

Sogin vigila affinché gli appaltatori e i subappaltatori, rispettino gli obblighi contributivi, retributivi e assicurativi nei confronti dei propri lavoratori. In caso di accertata inadempienza, Sogin, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. n. 276/2003, dell’art. 11, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1676 del Codice Civile, invita per iscritto l’appaltatore a provvedere al pagamento delle somme dovute entro il termine di legge. Decorso inutilmente tale termine, Sogin può attivare l’intervento sostitutivo, provvedendo al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate o dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, mediante trattenuta dei corrispondenti importi dai crediti maturati dall’impresa inadempiente. Resta ferma la facoltà di Sogin di sospendere in via cautelativa fino al 20 % degli importi dei SAL, qualora l’appaltatore non produca tempestivamente la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, come previsto dalle procedure interne e dalle Lettere Uniche in vigore. Tale misura, di carattere prudenziale, è finalizzata a garantire il rispetto delle tutele retributive e contributive in regime di responsabilità solidale.

L’entrata in vigore del D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019, all’articolo 4 introduce la Responsabilità Fiscale per le stazioni appaltanti. Sogin verifica la regolarità fiscale degli appaltatori e dei subappaltatori che rispondono a tutti e tre i seguenti requisiti:
  • ditte con contratti di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Verifica della regolarità retributiva

Al fine di poter effettuare i controlli, Sogin richiede all’appaltatore e ai subappaltatori di compilare e inviare la dichiarazione di regolarità retributiva e contributiva (su carta intestata dell’impresa) tramite posta certificata all’indirizzo PEC - crs@pec.sogin.it. Tale dichiarazione deve essere trasmessa a Sogin con cadenza mensile per tutta la durata del contratto entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, anche in base alle Condizioni Generali di Contratto.

Nella dichiarazione devono essere indicati anche eventuali rapporti contrattuali formalizzati mediante gli istituti del distacco, della somministrazione e altri contratti “atipici” (D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.), con invio di copia dei relativi contratti. Dall’invio della richiesta iniziale di documentazione alla ditta, in caso di mancato riscontro, la struttura preposta, provvede ad inviare un sollecito. In ulteriore assenza di esito Sogin si riserva di dare seguito alle necessarie azioni cautelative.

Verifica della regolarità fiscale

Laddove sussistano i requisiti sopra riportati, Sogin richiede all’appaltatore e/o al subappaltatore certificazione mediante Documento Unico di Regolarità Fiscale (“DURF”) in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ove la ditta sia in possesso dei requisiti previsti per la sua attribuzione, da rinviare a Sogin all’atto di ogni rinnovo quadrimestrale. In alternativa, copia del mod. “F24” di versamento delle deleghe di pagamento in scadenza il giorno 16 di ogni mese, da inviare entro cinque giorni lavorativi dalla data del versamento, corredata dall’elenco nominativo aggregato dei lavoratori per i quali si è generato il valore delle ritenute fiscali versate (a fronte delle ore di lavoro prestate e della retribuzione corrisposta), e dell’indicazione delle sedi/siti presso cui operano e del contratto con Sogin cui i lavoratori sono collegati.

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo PEC: verificafiscale@pec.sogin.it
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